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Pratiche CPI
 

Il Certificato Prevenzione Incendi o C.P.I. è richiesto in svariati casi indicati nel DPR n. 151 del 1 Agosto 2011 prima dell’inizio dell’attività lavorativa.

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Per ottenere il CPI è necessaria la stesura di un progetto da parte di un tecnico abilitato da allegare alla domanda che verrà presentata al comando dei Vigili del Fuoco competente per territorio.

 

Il progetto viene analizzato, approvato e dopo il sopralluogo di rito viene rilasciato il Certificato Prevenzione Incendi che è soggetto ad aggiornamenti periodici.

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dopo aver visionato o implementato il vostro Documento Valutazione Rischio Incendio, siamo in grado di affiancarvi sia per l’ottenimento del primo CPI, sia per l’ottenimento del rinnovo del vostro Certificato prevenzione Incendi esistente.

 

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Scheda Tecnica

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Il nuovo DPR n. 151 del 1 Agosto 2011 divide le attività i 3 categorie:

La categoria A comprende attività a basso rischio e standardizzate, dotate di una regola tecnca di riferimento e sono contraddistinte da un limitato livello di complessità. Per tali attività è eliminato il parere di conformità e l'attività può iniziare previa presentazione della SCIA (segnalazione Certificata di Inizio Attività).

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La categoria B comprende attività presenti nella A in quanto a tipologia ma caratterizzate da un maggiore livello di complessità e comunque sprovviste di una regola tecnica specifica di riferimento. Per tali attività è necessario ottenere la valutazione di conformità dei progetti al comando dei Vigili del Fuoco e l'attività può iniziare previa presentazione della SCIA (segnalazione Certificata di Inizio Attività).

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La categoria C comprende attività con alto livello di complessità. Per tali realtà è necessario ottenere il parere di conformità da parte dei VVF e l'attività può iniziare previa presentazione della SCIA (segnalazione Certificata di Inizio Attività). Questo tuttavia è solo il primo passo nell’iter di ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi: il C.P.I. sarà rilasciato, dal Comando Provinciale dei VVF, solo a seguito di sopralluogo per la verifica della rispondenza delle misure attuate rispetto a quelle previste dal progetto stesso e all’ottemperanza delle prescrizioni eventualmente rilasciate.

 

I responsabili delle attività B e c possono anche richiedere al Comando l'esame preliminare della fattibilità dei progetti di particolare complessità, ai fini del rilascio del nulla osta di fattiblità ma anche l'effettuazione di visite tecniche da effettuarsi in corso di realizzazione dell'opera

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