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Documento POS

 

Il piano Operativo di Sicurezza (POS) rappresenta il Documento di Valutazione dei Rischi dello specifico cantiere. in particolare, detto documento è di dettaglio al Piano di Sicurezza e Coordinamento.

 

Con la redazione del POS il Datore di Lavoro assolve, per lo specifico cantiere, agli obblighi imposti per Legge sulla valutazione dei rischi (art. 17 co. 1 del medesimo decreto).


In particolare il POS informazioni dettagliate circa le attività che la singola impresa svolgerà in cantiere, individuando le procedure di lavoro delle singole fase esecutivi, ed individuando, per ciascuna fase, quali siano le misure preventive e protettive che i lavoratori dovranno adottare per lo svolgimento in sicurezza delle singole lavorazioni.

 

Nel POS dovranno essere inoltre individuati gli esiti dei rapporti della Valutazioni Strumentali eseguite dalle singole imprese.

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Il POS, si compone di queste parti:

- “dati generali del cantiere;

- dati identificativi dell'impresa esecutrice;

- specifiche mansioni inerenti la sicurezza in cantiere;

- servizi igienici assistenziali;

- descrizione dell'attività di cantiere;

- elenco delle macchine, attrezzature ed impianti utilizzati;

- elenco delle sostanze pericolose;

- rischio al rumore ed alle vibrazioni;

- elenco dei dispositivi di protezione individuale (DPI);

- elenco informazione e formazione dei lavoratori;

- singole fasi di lavorazione e valutazione dei rischi di cantiere;

- procedure complementari e di dettaglio richiesto dal PSC”.

 

Comprende inoltre diversi allegati:

- “lavorazioni affidate a terzi;

- certificati di conformità;

- schede di sicurezza sostanze pericolose;

- attestati di formazione;

- esito del rapporto di valutazione del rumore;

- esito del rapporto di vibrazione”.

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Documento PIMUS

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Pi.M.U.S. Piano Montaggio, Uso e Smontaggio dei ponteggi metallici fissi: Con l'entrata in vigore del Decreto Legislativo n° 235/2003 "Attuazione della direttiva 2001/45/CE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori" l'art. 36-quater ha integrato la normativa relativa al montaggio, uso e smontaggio dei ponteggi metallici fissi.

 

Sono, in breve, stati introdotti due nuovi elementi innovativi: í obblighi di redazione da parte dell'impresa che monta e smonta i ponteggi di un piano di manutenzione, uso e smontaggio (PiMUS); í obblighi di formazione specifica del personale addetto al montaggio, smontaggio e trasformazione del ponteggio.

 

Il PiMUS non è un documento di valutazione dei rischi, ma è un documento che deve garantire: ö la sicurezza del personale addetto al montaggio e smontaggio dei ponteggi metallici; ö la sicurezza del personale eventualmente coinvolto in dette operazioni; ö la sicurezza di chi dovrà utilizzare il ponteggio.

 

Il PiMUS è un documento che deve essere realizzato ogni volta che si deve allestire un ponteggio metallico fisso dotato di libretto di autorizzazione ministeriale anche se non sia necessario il progetto di ponteggio ai sensi dell'art. 32 del D.P.R. n° 164/56. Il PiMUS non è necessario per opere provvisionali diverse dai ponteggi, quali ponti su ruote (trabatelli) o ponti su cavalletti e nel caso in cui il ponteggio sia montato da un lavoratore autonomo (in detto caso è già previsto lo specifico Piano Operativo di Sicurezza).

 

Il documento PiMUS dovrà contenere: å identificazione del cantiere (Anagrafica del cantiere e descrizione dell'intervento);

 

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