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Nuovo Decreto sulla Sicurezza Antincendio 2/9/2021

 Come Cambia la Formazione

Il 02 settembre 2021 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il nuovo decreto sulla gestione in esercizio ed in emergenza della sicurezza antincendio, che sostituisce il precedente D.M. 10 marzo 1998 sulla gestione e formazione antincendio sui luoghi di lavoro (sono abrogati l’art. 3, comma 1, lettera f) e gli articoli 5, 6 e 7 del D.M. 10 marzo 1998).

 

Le principali novità sulla formazione degli addetti antincendio

L’Allegato III riporta alcune novità in merito alla prima formazione e all’aggiornamento per gli addetti al servizio di prevenzione incendi.

 

1. Cambia la frequenza dell’aggiornamento

Una prima grande novità riguarda la cadenza dell’attività di aggiornamento degli addetti antincendio.

Il decreto riporta al comma 5 dell’art.5, che la frequenza di specifici corsi di aggiornamento ha cadenza almeno quinquennale e non più triennale come considerata finora.

 

Se al momento dell’entrata in vigore del decreto sono trascorsi più di cinque anni dalla data di svolgimento delle ultime attività di formazione o aggiornamento, l’obbligo di aggiornamento è ottemperato con la frequenza di un corso di aggiornamento entro dodici mesi dall’entrata in vigore del decreto stesso, ovvero entro il 04/10/2023.

 

2. Cambiano le denominazioni dei corsi

Dal 04/10/2022 anche le denominazioni dei corsi di formazione per addetti antincendio cambieranno. Ai fini dell’organizzazione delle attività formative vengono comunque individuati tre gruppi di percorsi formativi in funzione della complessità dell’attività e del livello di rischio.

 

Da attività ad alto rischio ad Attività di livello 3: attività con presenza di sostanze altamente infiammabili e probabilità di propagazione di incendio elevata. Industrie e depositi. Fabbriche e depositi di esplosivi, centrali termoelettrici, impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili, etc.

 

Da attività a medio rischio ad Attività di livello 2: attività con presenza di sostanze infiammabili e probabilità di propagazione di incendio limitata.

 

Da attività a basso rischio ad Attività di livello 1: presenza di sostanze a basso tasso di infiammabilità e probabilità di propagazione di incendio scarsa.

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3. Nuove metodologie didattiche

Il decreto prevede che per l’attività di formazione ed aggiornamento, limitatamente alla parte teorica, vengano utilizzate metodologie di apprendimento innovative.

 

La divulgazione dei contenuti formativi potrà essere veicolata da linguaggi multimediali e strumenti informatici. Sarà anche possibile sfruttare, oltre alla formazione in presenza, la formazione in videoconferenza (modalità di apprendimento sincrona).

 

Resta invece vietata la formazione in e-learning (modalità di apprendimento asincrona). Per sapere quali corsi è possibile frequentare in e-learning, vai al nostro catalogo e-learning.

 

4. Introduzione dell’obbligo di esercitazioni pratiche

Per ciascun livello di attività è prevista una parte pratica da svolgere in presenza.

 

È stata eliminata la possibilità per le attività di livello 1 (rischio basso) di ricorrere ad ausili multimediali da usare in aula al posto della parte pratica in presenza.

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