Piani EMERGENZA
Con la valutazione del rischio di incendio e l’adozione delle conseguenti misure preventive e protettive è possibile ridurre, ma non eliminare del tutto, il rischio di incendio. E per questo motivo devono essere prefigurati i possibili eventi incendio e per ognuno bisogna pianificare le misure gestionali da attuare per fronteggiarli. Questo sistema organizzato di eventi che possono verificarsi nel luogo di lavoro, insieme alla pianificazione delle azioni di risposta agli eventi, è il piano di emergenza.
Il principale obiettivo del piano di emergenza è quello di “minimizzare i danni dovuti all’incendio la cui possibilità di verificarsi è dovuta alla parte residua di esposizione al rischio che non è stato possibile eliminare con le misure di prevenzione e protezione adottate.
Per raggiungere lo scopo prefissato, il piano deve saper rappresentare scenari possibili di incendio e per ognuno organizzare un sistema di azioni di risposta che, i lavoratori e i soccorritori esterni, metteranno in campo per fronteggiare l’evento in atto”. E l’esame dell’efficacia del piano “potrà essere condotto attraverso simulazioni, il più possibile realistiche, dell’emergenza.
La fase di simulazione permette di testare effettivamente se quello che è stato pianificato, in termini di procedure di allarme, tempi di esodo, compiti svolti dagli addetti alla gestione dell’emergenza, risponde alle emergenze ipotizzate e, al verificarsi dell’evento incendio, potrà effettivamente ridurre i danni che seguirebbero”.
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Chiaramente la redazione del piano di emergenza deve tenere conto del tipo di attività e delle dimensioni del luogo di lavoro. Ad esempio:
- “per i luoghi di lavoro di piccole dimensioni il piano può limitarsi a degli avvisi scritti contenenti norme comportamentali;
- per luoghi di lavoro, ubicati nello stesso edificio e ciascuno facente capo a datori di lavoro, il piano deve essere elaborato in collaborazione tra i vari datori di lavoro”.
E per i luoghi di lavoro di grandi dimensioni, o complessi, “il piano deve includere anche una planimetria nella quale riportare:
- le caratteristiche distributive del luogo, con particolare riferimento alla destinazione delle varie aree, alle vie di esodo ed alla compartimentazioni antincendio;
- il tipo, numero ed ubicazione delle attrezzature ed impianti di estinzione;
- l’ubicazione degli allarmi e della centrale di controllo;
- l’ubicazione dell’interruttore generale dell’alimentazione elettrica, delle valvole di intercettazione delle adduzioni idriche, del gas e di altri fluidi combustibili”.
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Ricordiamo che, secondo quanto indicato all’articolo 5 comma 2 del DM 10 marzo 1998: ad eccezione delle aziende di cui all’art. 3, comma 2 del decreto (cioè per le attività soggette a controllo da parte dei Comandi provinciali dei vigili del fuoco) per i luoghi di lavoro ove sono occupati meno di 10 dipendenti, il datore di lavoro non è tenuto alla redazione del piano di emergenza, ferma restando l’adozione delle necessarie misure organizzative e gestionali da attuare in caso d’incendio.
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Scheda Tecnica
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Se l’identificazione dei pericoli presenti nel luogo di lavoro è stata effettuata correttamente,
il documento di valutazione dei rischi “permetterà di determinare gli eventi incidentali sulla base degli ambienti, dei materiali e delle attività lavorative a rischio di incendio presi in esame nel documento stesso.
Il datore di lavoro dovrà quindi prefigurare gli scenari emergenziali e valutarli considerando gli aspetti particolari che caratterizzano quel luogo di lavoro”.
Ad esempio tra i principali vanno considerate “le caratteristiche tipologiche e distributive dei luoghi interessati dall’evento ipotizzato che, nella gestione emergenziale, sono direttamente collegabili all’evacuazione dell’edificio e al contenimento dell’incendio.
Gli effetti indotti dalle caratteristiche tipiche del luogo di lavoro e del sito sono, ad esempio, quelle relative alla geometria: altezza, numero di piani fuori terra, aperture e il layout interno. Queste caratteristiche influiscono sulla possibilità che i Vigili del Fuoco riescano a raggiungere l’ambiente in cui si è sviluppato l’incendio, sia per l’idoneità degli automezzi, come l’altezza di sviluppo dell’autoscala, sia per l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale”.
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Inoltre anche il sito nel quale è ubicato il luogo di lavoro “influenza il piano di emergenza: trovarsi in un centro urbano piuttosto che in un’area industriale o in campagna riflette una condizione di viabilità e accesso dei mezzi di soccorso molto differente”.
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Questi possono essere in sintesi i contenuti del piano:
- “azioni, che i lavoratori devono mettere in atto in caso di incendio;
- procedure per l’evacuazione del luogo di lavoro, che devono essere attuate dai lavoratori e dalle altre persone presenti;
- disposizioni per chiedere l’intervento dei vigili del fuoco e per fornire le necessarie informazioni al loro arrivo;
- misure per assistere le persone disabili”.
Il documento riporta anche in particolare alcune indicazioni procedurali e comportamentali da riportare per iscritto nel piano:
- “doveri del personale di servizio incaricato di svolgere specifiche mansioni con riferimento alla sicurezza antincendio, quali per esempio: telefonisti, custodi, capi reparto, addetti alla manutenzione, personale di sorveglianza;
- doveri del personale cui sono affidate particolari responsabilità in caso di incendio;
- provvedimenti necessari per assicurare che tutto il personale sia informato sulle procedure da attuare;
- specifiche misure da porre in atto nei confronti dei lavoratori esposti a rischi particolari;
- specifiche misure per le aree ad elevato rischio di incendio;
- le procedure per la chiamata dei Vigili del Fuoco, per informarli al loro arrivo e per fornire la necessaria assistenza durante l’intervento”.