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Documento Rischio Vibrazioni

 

Il D.Lgs. n. 187 del 19 agosto 2005 sulle prescrizioni minime di sicurezza e salute in merito all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti da vibrazioni meccaniche, prescrive specifiche metodiche di individuazione e valutazione dei rischi associati all'esposizione a vibrazioni del sistema mano-braccio (HAV) e del corpo intero (WBV) e specifiche misure di tutela, che vanno documentate nell'ambito del rapporto di valutazione dei rischi prescritto dal D.Lgs. 626/94 aggiornato dal dlgs 81/2008.

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L'articolo 4 del D.Lgs. 187/05 prescrive in particolare l'obbligo, da parte dei datori di lavoro, di valutare il rischio da esposizione a vibrazioni dei lavoratori durante il lavoro ed è previsto che la valutazione dei rischi possa essere effettuata sia senza misurazioni, sulla base di appropriate informazioni reperibili dal costruttore e/o da banche dati accreditate (ISPESL, CNR, Regioni), sia con misurazioni, in accordo con le metodiche di misura prescritte da specifici standard ISO-EN

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E’ noto che lavorazioni in cui si impugnino utensili vibranti o materiali sottoposti a vibrazioni o impatti, possono indurre un insieme di disturbi neurologici e circolatori digitali e lesioni osteoarticolari a carico degli arti superiori, definito con termine unitario “Sindrome da Vibrazioni Mano-Braccio”. L'esposizione a vibrazioni al sistema mano-braccio è generalmente causata dal contatto delle mani con l'impugnatura di utensili manuali o di macchinari condotti a mano.

 

L’esposizione a vibrazioni mano-braccio generate da utensili portatili e/o da manufatti impugnati e lavorati su macchinario fisso è associata ad un aumentato rischio di insorgenza di lesioni vascolari, neurologiche e muscolo-scheletriche a carico del sistema mano-braccio. L’insieme di tali lesioni è definito Sindrome da Vibrazioni Mano-Braccio.

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 In cosa consiste la valutazione dei rischi?

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L'articolo 202 del Decreto Legislativo 81/2008 prescrive l'obbligo, da parte dei datori di lavoro, di valutare il rischio da esposizione a vibrazioni dei lavoratori durante il lavoro e la presente procedura standardizzata, specifica per il rischio vibrazioni Mano-Braccio, permette di classificare correttamente i lavoratori nelle fasce di esposizione previste dal Capo III del Titolo VIII, D.Lgs.81/2008:

- “A(8) minore di 2,5 m/s2;

- A(8) compreso tra 2,5 m/s2 e 5 m/s2”.

La classificazione è necessaria “per attuare gli adempimenti previsti in termini di:

- “obbligatorietà o meno a redigere il piano di riduzione del rischio vibrazioni;

- obbligatorietà o meno di effettuare l’informazione e la formazione dei lavoratori;

- obbligatorietà o meno di far effettuare la sorveglianza sanitaria a cura del medico competente”.

 

La procedura si applica alle aziende “che hanno lavoratori esposti o che possono essere esposti a vibrazioni mano-braccio; la procedura non si applica in assenza del pericolo”. In particolare la procedura standardizzata “si può applicare in tutti i settori produttivi per le aziende fino a 10 lavoratori” con alcune eccezioni:

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- “nelle aziende industriali di cui all’articolo 2 del Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni, soggette all’obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli articoli 6 e 8 del medesimo Decreto;

- nelle centrali termoelettriche;

- negli impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni;

- nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni”.

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Per le aziende da 11 a 50 lavoratori, “l’applicazione facoltativa di questa procedura non è comunque prevista, oltre che nei casi sopra richiamati, anche per le aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, connessi all’esposizione ad amianto”.

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Metodologia Analisi rischi

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Dopo offerto alcune definizioni (accelerazione ponderata in frequenza riferita ad  8 ore di lavoro, valore quadratico medio - r.m.s. - dell’accelerazione ponderata in frequenza, ...) il portale ricorda che il D.Lgs 81/2008 (art.182, comma 2 e art.203, comma 2) richiede il “non superamento dei valori limite di esposizione, per mano braccio: A(8) = 5 m/s2 . Inoltre è vietato il superamento del valore awrms di 20 m/s2”. In questi casi è prescritto che il datore di lavoro adotti misure immediate per riportare l'esposizione al di sotto del valore limite di esposizione”. 


In particolare nei casi in cui si rilevi il superamento del valore limite per tempi brevi “la riduzione del rischio alla fonte è l'unica misura da adottare al fine di riportare l'esposizione a valori inferiori ai limiti prescritti dalla normativa. Qualora in sede di valutazione si sia riscontrato il superamento dei valori limite si consiglia di consultare sempre la Banca

 

Dati al fine di individuare le tecnologie a minor rischio disponibili, secondo quanto previsto dalla normativa. Nel caso non si trovino macchinari in banca dati sarà necessario – da parte di chi valuta il rischio - effettuare un’indagine di mercato al fine di individuare le tipologie di macchinari idonee alla riduzione del rischio, e proporre l’acquisizione degli stessi in sede di rapporto di valutazione dei rischi. A tal riguardo è importante tenere presente che i dati dichiarati dai costruttori ai sensi della Direttiva Macchine consentono di individuare, per ciascuna tipologia di macchinario, i modelli a basso livello di vibrazioni”.

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