Nomina medico competente
L'art. 41, comma 1, lettera a del D.Lvo 81/08, modificato dal Decr. Leg.vo 106/09, stabilisce quando debba essere attivata la sorveglianza sanitaria e per quali rischi e quindi quali sono i rischi da indicare nella cartelle sanitarie e di rischio e nel giudizio di idoneità alla mansione specifica.
"La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente nei casi previsti dalla normativa vigente e dalle indicazioni fornite dalla Commissione Consultiva di cui all'art. 6" (si tratta della Commissione Consultiva Permanente per la Salute e Sicurezza sul Lavoro). Nel Decr. Leg.vo 81/08, prima delle modifiche del 106/09, era citato anche "nei casi previsti dalle direttive europee" ma è stato tolto.
Così pure la prime stesure del Decr. 81/08 prevedevano la dizione "nei casi evidenziati dalla valutazione dei rischi" ma non è stato recepito.
Appare pertanto chiaro che il legislatore abbia volutamente individuare i casi in cui è d'obbligo e lecito attuare la sorveglianza sanitaria.
La Commissione Consultiva non ha ancora emanato alcuna indicazione sulla necessarietà della sorveglianza sanitaria in casi non previsti dalla normativa pertanto, allo stato attuale, siamo obbligati ad attivarla solo in alcuni casi.
​Quando?
Quali sono questi casi?
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movimentazione manuale di carichi e movimenti ripetuti degli arti superiori (ove la valutazione dei rischi abbia evidenziato un rischio effettivo)
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attività a unità videoterminale (ove la valutazione dei rischi abbia evidenziato un'attività complessiva settimanale di 20 ore)
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esposizione ad agenti fisici (rumore, ultrasuoni, infrasuoni, vibrazioni meccaniche, campi elettromagnetici, radiazioni ottiche, microclima, atmosfere iperbariche: in tutti i caso in cui sia rilevata un'esposizione tale da supporre possibili conseguenze sulla salute)
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sostanze pericolose: chimiche, cancerogene, mutagene, sensibilizzanti (attenzione alla classificazione di queste sostanze come rischio irrilevante per la salute)
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agenti biologici.
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Oltre a quelli previsti da altre normative non abrogate o successive al D.Lvo 81/08 quali
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il lavoro notturno (Decr. Leg.vo 532/99; Decr. Leg.vo 66/03; Decr. Leg.vo 112/2008)
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le radiazioni ionizzanti (Decr. Leg.vo 230/1995)
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il lavoro nei cassoni ad aria compressa (art. 34 del Decr. Leg.vo 321/56)
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lavoro in ambiente confinato (Decreto Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177)
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lavori su impianti elettrici ad alta tensione (Decreto Interministeriale del 4 febbraio 2011)
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verifica dei requisiti psico-fisici a cura del medico competente del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico (Decreto 15 giugno 2012 "Modifica al decreto 6 ottobre 2009")
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esclusione dell'assunzione di sostanze stupefacenti nelle categorie previste dall'Intesa Stato Regione del 30 ottobre 2007
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addetti settore sanità esposti a rischio infortunistico ferite da taglio e da punta (Decreto Legislativo 19 febbraio 2014, n. 19 Attuazione della direttiva 2010/32/UE che attua l'accordo quadro, concluso da HOSPEEM e FSEP, in materia di prevenzione delle ferite da taglio o da punta nel settore ospedaliero e sanitario)
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Visite Mediche Preventive
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Come è noto, la visita medica preventiva viene effettuata prima che il lavoratore interessato inizi a svolgere la sua mansione/attività a rischio, per accertare se è idoneo a svolgere tale specifica mansione/attività, constatando quindi che non esistano controindicazioni al lavoro a cui è destinato ed ai suoi rischi.
Tale visita è disciplinata dall’art. 41 del D.lgs 81/2008 e s.m.i., al comma 2, che così recita:
a) visita medica preventiva intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica.
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Si coglie l’occasione per ricordare due importanti elementi, correlati al quesito in oggetto:
1) All’art. 2-bis si precisa che le visite mediche preventive possono essere svolte in fase preassuntiva, su scelta del datore di lavoro, dal medico competente o dai dipartimenti
di prevenzione delle ASL.
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Visite mediche Periodiche
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La sorveglianza sanitaria comprende, inoltre, così come indica l’art. 41 comma 2 del D. Lgs. n. 81/2008 una:
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“a) visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
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b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l'anno.
Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente;
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